IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio  1973,
n. 49 recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di  Trento
e Bolzano e funzioni regionali» e, in particolare, l'articolo 41; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'articolo  107,  comma  1,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 maggio 2023; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri della giustizia, dell'economia e  delle  finanze  e  per  la
pubblica amministrazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio
  1973, n. 49, in materia di patrocinio legale dell'Avvocatura  dello
  Stato 
 
  1. L'articolo 41 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°
febbraio 1973, n. 49 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 41 - 1. La Regione,  le  Province,  i  comuni  e  gli  enti
locali,  considerata  la  natura  fiduciaria  dell'incarico,  possono
avvalersi  del  patrocinio  legale   dell'Avvocatura   dello   Stato,
dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti  esercenti  la
libera professione. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono  stipulare  con  l'Avvocatura
dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi  e
modalita' di  patrocinio.  I  protocolli  di  intesa  possono  essere
stipulati anche dagli organismi rappresentativi  degli  enti  locali,
nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 15 maggio 2023 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
                                  Calderoli, Ministro per gli  affari
                                  regionali e le autonomie 
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia 
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Zangrillo, Ministro per la pubblica
                                  amministrazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni d legge modificate o alle  quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   1°
          febbraio 1973, n. 49, recante «Norme  di  attuazione  dello
          statuto speciale per il Trentino-Alto Adige:  organi  della
          regione e delle province di Trento  e  Bolzano  e  funzioni
          regionali», come modificato dall'articolo  1  del  presente
          decreto, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  marzo
          1973, n. 84. 
              - Il testo dell'articolo 107 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  31  agosto   1972,   n.   670,   recante
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»
          e' il seguente: 
                «Art. 107 (Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco o ladino). - In seno  alla  commissione
          di cui  al  precedente  comma  e'  istituita  una  speciale
          commissione  per  le  norme  di  attuazione  relative  alle
          materie  attribuite  alla  competenza  della  provincia  di
          Bolzano,  composta  di  sei   membri,   di   cui   tre   in
          rappresentanza dello Stato e tre della provincia.  Uno  dei
          membri in rappresentanza dello Stato  deve  appartenere  al
          gruppo linguistico tedesco  o  ladino;  uno  di  quelli  in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico  italiano.  La  maggioranza   dei   consiglieri
          provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano  puo'
          rinunciare alla designazione di un  proprio  rappresentante
          in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 1° febbraio 1973, n.  49,  come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note alle premesse.